Il regolamento sull’IA, l’essenziale.
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Risposta breve
Il regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce regole armonizzate per i sistemi di IA immessi sul mercato o usati nell’Unione in base al rischio: vieta alcune pratiche, disciplina i sistemi ad alto rischio e impone obblighi di trasparenza ad altri. Si applica per la maggior parte dal 2 agosto 2026; il regolamento (UE) 2026/1744, l’Omnibus digitale sull’IA, ha spostato le regole sull’alto rischio al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028.
Fonti ufficiali: Regolamento sull’IA, articolo 113 (consolidato) · Regolamento (UE) 2026/1744
Quattro livelli di rischio
| Livello | Esempi | Regola | Da quando |
|---|---|---|---|
| Inaccettabile | Tecniche subliminali o manipolative, sfruttamento delle vulnerabilità, banche dati di riconoscimento facciale create con scraping non mirato, inferenza delle emozioni sul luogo di lavoro | Vietato (articolo 5) | 2 febbraio 2025 |
| Alto rischio | Settori dell’allegato III, come occupazione, istruzione o affidabilità creditizia, e prodotti regolamentati dell’allegato I | Requisiti e valutazione della conformità | 2 dicembre 2027 e 2 agosto 2028 |
| Trasparenza | Chatbot, generatori di immagini, audio, video o testo, deep fake | Informare e marcare (articolo 50) | 2 agosto 2026 |
| Rischio minimo | La maggior parte degli altri sistemi | Nessun obbligo specifico | — |
Fornitore o deployer
Quasi tutti gli obblighi dipendono dal ruolo. Il fornitore sviluppa un sistema o un modello di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o mette in servizio il sistema «con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito»; il deployer è chi «utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale» (articolo 3, punti 3 e 4). Un’azienda che usa strumenti di IA nel proprio lavoro è dunque deployer.
Il regolamento riguarda anche le imprese extra UE: i fornitori che immettono sistemi di IA sul mercato dell’Unione, ovunque siano stabiliti, e fornitori e deployer di un paese terzo quando l’output del sistema è utilizzato nell’Unione (articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c)).
Le prime domande
- Offre o usa un sistema di IA nell’Unione nell’ambito di un’attività professionale?
- È fornitore, perché lo sviluppa e lo commercializza, o deployer, perché lo usa sotto la Sua autorità?
- Il Suo uso rientra in una pratica vietata dall’articolo 5 o in un settore ad alto rischio dell’allegato III?
- Il Suo sistema dialoga con le persone o genera immagini, audio, video o testo (articolo 50)?
- Ha adottato misure per l’alfabetizzazione in materia di IA del personale (articolo 4)?
Domande
- La legge italiana sull’IA aggiunge obblighi per le imprese?
- Rispetto al regolamento europeo, no: la legge 132/2025 dichiara di non produrre nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689. Designa però le autorità nazionali e introduce, tra l’altro, un nuovo reato per la diffusione illecita di deep fake.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull’intelligenza artificiale), Gazzetta ufficiale dell’UE, versione italianaEUR-Lex / Gazzetta ufficiale dell’Unione europeaLetto il 3 novembre 2026 nel testo italiano della Gazzetta ufficiale dell’UE, tramite l’Ufficio delle pubblicazioni (publications.europa.eu, stesso atto); EUR-Lex non consente consultazioni automatizzate.letto il
- Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA), Gazzetta ufficiale dell’UE, versione italianaEUR-Lex / Gazzetta ufficiale dell’Unione europeaLetto il 3 novembre 2026 nel testo italiano della Gazzetta ufficiale dell’UE, tramite l’Ufficio delle pubblicazioni (publications.europa.eu, stesso atto); EUR-Lex non consente consultazioni automatizzate.letto il
- Regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 2: Ambito di applicazioneCommissione europea, AI Act Service Desk (AI Act Explorer, versione italiana)Testo consolidato al 27 luglio 2026 (compreso il regolamento (UE) 2026/1744), nell’AI Act Explorer della Commissione.letto il
- Regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 3: DefinizioniCommissione europea, AI Act Service Desk (AI Act Explorer, versione italiana)Testo consolidato al 27 luglio 2026 (compreso il regolamento (UE) 2026/1744), nell’AI Act Explorer della Commissione.letto il
- Regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 5: Pratiche di IA vietateCommissione europea, AI Act Service Desk (AI Act Explorer, versione italiana)Testo consolidato al 27 luglio 2026 (compreso il regolamento (UE) 2026/1744), nell’AI Act Explorer della Commissione.letto il
- Regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 50: Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IACommissione europea, AI Act Service Desk (AI Act Explorer, versione italiana)Testo consolidato al 27 luglio 2026 (compreso il regolamento (UE) 2026/1744), nell’AI Act Explorer della Commissione.letto il
- Regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 113: Entrata in vigore e applicazioneCommissione europea, AI Act Service Desk (AI Act Explorer, versione italiana)Testo consolidato al 27 luglio 2026 (compreso il regolamento (UE) 2026/1744), nell’AI Act Explorer della Commissione.letto il
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 — Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (GU Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025)Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italianaletto il
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