Il regolamento sull’IA, l’essenziale.

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Risposta breve

Il regolamento (UE) 2024/1689 stabilisce regole armonizzate per i sistemi di IA immessi sul mercato o usati nell’Unione in base al rischio: vieta alcune pratiche, disciplina i sistemi ad alto rischio e impone obblighi di trasparenza ad altri. Si applica per la maggior parte dal 2 agosto 2026; il regolamento (UE) 2026/1744, l’Omnibus digitale sull’IA, ha spostato le regole sull’alto rischio al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028.

Fonti ufficiali: Regolamento sull’IA, articolo 113 (consolidato) · Regolamento (UE) 2026/1744

Quattro livelli di rischio

I livelli di rischio del regolamento sull’IA
LivelloEsempiRegolaDa quando
InaccettabileTecniche subliminali o manipolative, sfruttamento delle vulnerabilità, banche dati di riconoscimento facciale create con scraping non mirato, inferenza delle emozioni sul luogo di lavoroVietato (articolo 5)2 febbraio 2025
Alto rischioSettori dell’allegato III, come occupazione, istruzione o affidabilità creditizia, e prodotti regolamentati dell’allegato IRequisiti e valutazione della conformità2 dicembre 2027 e 2 agosto 2028
TrasparenzaChatbot, generatori di immagini, audio, video o testo, deep fakeInformare e marcare (articolo 50)2 agosto 2026
Rischio minimoLa maggior parte degli altri sistemiNessun obbligo specifico—

Fornitore o deployer

Quasi tutti gli obblighi dipendono dal ruolo. Il fornitore sviluppa un sistema o un modello di IA, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o mette in servizio il sistema «con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito»; il deployer è chi «utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale» (articolo 3, punti 3 e 4). Un’azienda che usa strumenti di IA nel proprio lavoro è dunque deployer.

Il regolamento riguarda anche le imprese extra UE: i fornitori che immettono sistemi di IA sul mercato dell’Unione, ovunque siano stabiliti, e fornitori e deployer di un paese terzo quando l’output del sistema è utilizzato nell’Unione (articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c)).

Le prime domande

  • Offre o usa un sistema di IA nell’Unione nell’ambito di un’attività professionale?
  • È fornitore, perché lo sviluppa e lo commercializza, o deployer, perché lo usa sotto la Sua autorità?
  • Il Suo uso rientra in una pratica vietata dall’articolo 5 o in un settore ad alto rischio dell’allegato III?
  • Il Suo sistema dialoga con le persone o genera immagini, audio, video o testo (articolo 50)?
  • Ha adottato misure per l’alfabetizzazione in materia di IA del personale (articolo 4)?

Domande

La legge italiana sull’IA aggiunge obblighi per le imprese?
Rispetto al regolamento europeo, no: la legge 132/2025 dichiara di non produrre nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689. Designa però le autorità nazionali e introduce, tra l’altro, un nuovo reato per la diffusione illecita di deep fake.

Fonti

Ultima verifica il da Volkan Çatak, fondatore, Proofcan.

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