Il regolamento sull’IA in Italia.
Verificato il
Risposta breve
In Italia la legge 23 settembre 2025, n. 132, designa l’AgID come autorità di notifica e l’ACN come autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico per il regolamento (UE) 2024/1689, ferme le competenze di Banca d’Italia, CONSOB e IVASS. La legge dichiara di non produrre nuovi obblighi rispetto al regolamento europeo e introduce nel codice penale il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (articolo 612-quater).
Fonte ufficiale: Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Gazzetta Ufficiale)
Le autorità
| Ruolo | Autorità | Base |
|---|---|---|
| Autorità di notifica (articolo 70 del regolamento) | AgID, Agenzia per l’Italia digitale | Legge 132/2025 |
| Autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell’UE | ACN, Agenzia per la cybersicurezza nazionale | Legge 132/2025 |
| Vigilanza del mercato per gli istituti finanziari (articolo 74, paragrafo 6, del regolamento) | Banca d’Italia, CONSOB, IVASS | Legge 132/2025 |
| Elenco della Commissione (7 settembre 2026, in inglese) | Agenzia per la cybersicurezza nazionale, senza asterisco: designazione adottata | Commissione europea |
Cosa dice la legge sugli obblighi
La legge è esplicita: «La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.» Gli obblighi di trasparenza, compresa l’indicazione dei deep fake, restano quelli dell’articolo 50 del regolamento.
Il nuovo reato sui deep fake
Il nuovo articolo 612-quater del codice penale punisce «con la reclusione da uno a cinque anni» chi cagiona un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo i casi di procedibilità d’ufficio previsti dalla norma.
Per un’impresa in Italia
- Il regolamento europeo si applica direttamente: l’articolo 50 vale dal 2 agosto 2026.
- Per la vigilanza del mercato il riferimento generale è l’ACN; nel settore finanziario Banca d’Italia, CONSOB e IVASS.
- Un deep fake diffuso senza consenso che danneggia una persona può essere anche un reato, non solo una violazione dell’obbligo di trasparenza.
- La legge contiene anche deleghe al Governo e norme di settore che questa pagina non tratta.
Fonti
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 — Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (GU Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025)Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italianaletto il
- Elenco dei punti di contatto unici per la vigilanza del mercato (aggiornato al 7 settembre 2026)European CommissionPubblicato solo in inglese; si cita la versione inglese.letto il
- Regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 50: Obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers di determinati sistemi di IACommissione europea, AI Act Service Desk (AI Act Explorer, versione italiana)Testo consolidato al 27 luglio 2026 (compreso il regolamento (UE) 2026/1744), nell’AI Act Explorer della Commissione.letto il
- Regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 113: Entrata in vigore e applicazioneCommissione europea, AI Act Service Desk (AI Act Explorer, versione italiana)Testo consolidato al 27 luglio 2026 (compreso il regolamento (UE) 2026/1744), nell’AI Act Explorer della Commissione.letto il
Ultima verifica il da Volkan Çatak, fondatore, Proofcan.
Non costituisce consulenza legale. Questa pagina spiega testi ufficiali in parole semplici e rimanda a ciascuno; verifichi le fonti, o consulti un avvocato, prima di basarvi una decisione.