Il calendario del regolamento sull’IA.

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Risposta breve

Il regolamento sull’IA è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e si applica per tappe: divieti e alfabetizzazione in materia di IA dal 2 febbraio 2025, regole sui modelli di IA per finalità generali dal 2 agosto 2025, quasi tutto il resto, articolo 50 compreso, dal 2 agosto 2026. I sistemi generativi immessi sul mercato prima di quella data devono marcare gli output entro il 2 dicembre 2026; le regole sull’alto rischio si applicano dal 2 dicembre 2027 (allegato III) e dal 2 agosto 2028 (allegato I).

Fonti ufficiali: Regolamento sull’IA, articolo 113 (consolidato) · Articolo 111, paragrafo 4

fino alla fine del 2 dicembre 2026, ora dell’Europa centrale (nostra lettura del termine dell’articolo 111, paragrafo 4).

Tutte le date

Le scadenze del regolamento sull’IA, testo consolidato al 27 luglio 2026
DataChe cosa si applicaBase
12 luglio 2024Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UERegolamento (UE) 2024/1689
1° agosto 2024Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazioneArticolo 113
2 febbraio 2025Capi I e II: disposizioni generali, tra cui l’alfabetizzazione in materia di IA (articolo 4), e pratiche vietate (articolo 5)Articolo 113, lettera a)
2 agosto 2025Autorità di notifica e organismi notificati, modelli di IA per finalità generali, governance, sanzioni (tranne l’articolo 101), riservatezza (articolo 78)Articolo 113, lettera b)
27 luglio 2026Entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/1744; si applicano gli articoli da 102 a 110Articolo 113, lettera d)
2 agosto 2026Data generale di applicazione, articolo 50 compresoArticolo 113
2 dicembre 2026Marcatura degli output dei sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026; due nuovi divieti (articolo 5, paragrafo 1, lettere b bis) e b ter))Articoli 111, paragrafo 4, e 113, lettera a)
2 dicembre 2027Sistemi ad alto rischio dell’allegato IIIArticolo 113, lettera c), punto i)
2 agosto 2028Sistemi ad alto rischio dell’allegato I, legati ai prodotti regolamentatiArticolo 113, lettera c), punto ii)

Il 2 dicembre 2026

La proroga introdotta dall’Omnibus è nell’articolo 111, paragrafo 4: «I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 dicembre 2026.» Riguarda solo i fornitori e solo la marcatura: l’obbligo dei deployer di rendere noti i deep fake vale dal 2 agosto 2026.

Lo stesso giorno si applicano due nuovi divieti: i sistemi che generano o manipolano immagini, video o audio realistici delle parti intime di una persona identificabile, o di una persona identificabile impegnata in attività sessualmente esplicite, senza il suo consenso (lettera b bis), e quelli che generano o manipolano il materiale o gli spettacoli di cui all’articolo 2, lettere c) ed e), della direttiva 2011/93/UE (lettera b ter).

Da preparare entro il 2 dicembre 2026

  • Fornitore di uno strumento generativo già sul mercato: ogni output è marcato in un formato leggibile meccanicamente e rilevabile?
  • Fornitore di uno strumento nuovo, immesso sul mercato dal 2 agosto 2026: la marcatura vale già, senza proroga.
  • Deployer: i deep fake e i testi di interesse pubblico che pubblica riportano già un’indicazione?
  • I Suoi generatori di immagini bloccano i contenuti oggetto dei due nuovi divieti?

Domande

Il 2 dicembre 2026 riguarda anche i deployer?
No. Il termine dell’articolo 111, paragrafo 4, riguarda solo i fornitori di sistemi generativi già sul mercato e la marcatura dell’articolo 50, paragrafo 2; l’obbligo dei deployer di rendere noti i deep fake si applica dal 2 agosto 2026.

Fonti

Ultima verifica il da Volkan Çatak, fondatore, Proofcan.

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