Il calendario del regolamento sull’IA.
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Risposta breve
Il regolamento sull’IA è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e si applica per tappe: divieti e alfabetizzazione in materia di IA dal 2 febbraio 2025, regole sui modelli di IA per finalità generali dal 2 agosto 2025, quasi tutto il resto, articolo 50 compreso, dal 2 agosto 2026. I sistemi generativi immessi sul mercato prima di quella data devono marcare gli output entro il 2 dicembre 2026; le regole sull’alto rischio si applicano dal 2 dicembre 2027 (allegato III) e dal 2 agosto 2028 (allegato I).
Fonti ufficiali: Regolamento sull’IA, articolo 113 (consolidato) · Articolo 111, paragrafo 4
fino alla fine del 2 dicembre 2026, ora dell’Europa centrale (nostra lettura del termine dell’articolo 111, paragrafo 4).
Tutte le date
| Data | Che cosa si applica | Base |
|---|---|---|
| 12 luglio 2024 | Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE | Regolamento (UE) 2024/1689 |
| 1° agosto 2024 | Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione | Articolo 113 |
| 2 febbraio 2025 | Capi I e II: disposizioni generali, tra cui l’alfabetizzazione in materia di IA (articolo 4), e pratiche vietate (articolo 5) | Articolo 113, lettera a) |
| 2 agosto 2025 | Autorità di notifica e organismi notificati, modelli di IA per finalità generali, governance, sanzioni (tranne l’articolo 101), riservatezza (articolo 78) | Articolo 113, lettera b) |
| 27 luglio 2026 | Entrata in vigore del regolamento (UE) 2026/1744; si applicano gli articoli da 102 a 110 | Articolo 113, lettera d) |
| 2 agosto 2026 | Data generale di applicazione, articolo 50 compreso | Articolo 113 |
| 2 dicembre 2026 | Marcatura degli output dei sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026; due nuovi divieti (articolo 5, paragrafo 1, lettere b bis) e b ter)) | Articoli 111, paragrafo 4, e 113, lettera a) |
| 2 dicembre 2027 | Sistemi ad alto rischio dell’allegato III | Articolo 113, lettera c), punto i) |
| 2 agosto 2028 | Sistemi ad alto rischio dell’allegato I, legati ai prodotti regolamentati | Articolo 113, lettera c), punto ii) |
Il 2 dicembre 2026
La proroga introdotta dall’Omnibus è nell’articolo 111, paragrafo 4: «I fornitori di sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che generano contenuti audio, immagine, video o testuali sintetici, immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 50, paragrafo 2, entro il 2 dicembre 2026.» Riguarda solo i fornitori e solo la marcatura: l’obbligo dei deployer di rendere noti i deep fake vale dal 2 agosto 2026.
Lo stesso giorno si applicano due nuovi divieti: i sistemi che generano o manipolano immagini, video o audio realistici delle parti intime di una persona identificabile, o di una persona identificabile impegnata in attività sessualmente esplicite, senza il suo consenso (lettera b bis), e quelli che generano o manipolano il materiale o gli spettacoli di cui all’articolo 2, lettere c) ed e), della direttiva 2011/93/UE (lettera b ter).
Da preparare entro il 2 dicembre 2026
- Fornitore di uno strumento generativo già sul mercato: ogni output è marcato in un formato leggibile meccanicamente e rilevabile?
- Fornitore di uno strumento nuovo, immesso sul mercato dal 2 agosto 2026: la marcatura vale già, senza proroga.
- Deployer: i deep fake e i testi di interesse pubblico che pubblica riportano già un’indicazione?
- I Suoi generatori di immagini bloccano i contenuti oggetto dei due nuovi divieti?
Domande
- Il 2 dicembre 2026 riguarda anche i deployer?
- No. Il termine dell’articolo 111, paragrafo 4, riguarda solo i fornitori di sistemi generativi già sul mercato e la marcatura dell’articolo 50, paragrafo 2; l’obbligo dei deployer di rendere noti i deep fake si applica dal 2 agosto 2026.
Fonti
- Regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 113: Entrata in vigore e applicazioneCommissione europea, AI Act Service Desk (AI Act Explorer, versione italiana)Testo consolidato al 27 luglio 2026 (compreso il regolamento (UE) 2026/1744), nell’AI Act Explorer della Commissione.letto il
- Regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 111: Sistemi di IA già immessi sul mercato o messi in servizio e modelli di IA per finalità generali già immessi sul mercatoCommissione europea, AI Act Service Desk (AI Act Explorer, versione italiana)Testo consolidato al 27 luglio 2026 (compreso il regolamento (UE) 2026/1744), nell’AI Act Explorer della Commissione.letto il
- Regolamento sull’intelligenza artificiale, articolo 5: Pratiche di IA vietateCommissione europea, AI Act Service Desk (AI Act Explorer, versione italiana)Testo consolidato al 27 luglio 2026 (compreso il regolamento (UE) 2026/1744), nell’AI Act Explorer della Commissione.letto il
- Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull’intelligenza artificiale), Gazzetta ufficiale dell’UE, versione italianaEUR-Lex / Gazzetta ufficiale dell’Unione europeaLetto il 3 novembre 2026 nel testo italiano della Gazzetta ufficiale dell’UE, tramite l’Ufficio delle pubblicazioni (publications.europa.eu, stesso atto); EUR-Lex non consente consultazioni automatizzate.letto il
- Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA), Gazzetta ufficiale dell’UE, versione italianaEUR-Lex / Gazzetta ufficiale dell’Unione europeaLetto il 3 novembre 2026 nel testo italiano della Gazzetta ufficiale dell’UE, tramite l’Ufficio delle pubblicazioni (publications.europa.eu, stesso atto); EUR-Lex non consente consultazioni automatizzate.letto il
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